Legge sui lavoratori distaccati e responsabilità solidale

Gli appaltatori generali e totali sono responsabili dell’eventuale lavoro in nero nei loro cantieri. Anche quando i collaboratori interessati ricevono il salario da un subappaltatore. Secondo la legge sui lavoratori distaccati, che in Svizzera regola le condizioni lavorative e salariali in vigore, si applica infatti la responsabilità solidale.

WORKCONTROL supporta le aziende edili nell’attuazione della legge sui lavoratori distaccati e degli obblighi di informazione e notifica previsti dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO.

Articolo di legge – Estratto

Art. 2 Condizioni lavorative e salariali minime

1 Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavo­rative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio fede­rale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO12 nei seguenti ambiti:

a. retribuzione minima, inclusi i supplementi;

b. periodi di lavoro e riposo;

c. durata minima delle vacanze;

d. sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro;

e. tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;

f. non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.

2 Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La pre­sente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pa­gamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.

2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contri­buto obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposi­zioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni.

2ter Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il depo­si­to di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si ap­plicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

2quater Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell’attuazione del contratto hanno la possibilità di in­flig­gere una pena convenzionale, in caso di infrazione all’articolo 2 le pertinenti disposizioni si ap­plicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Sviz­zera.

3 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

4 Le condizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta la durata dell’impiego.

5 Il Consiglio federale può disporre che il datore di lavoro estero fornisca la prova del versamento effettivo dei contributi sociali. Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 3.

Fonte: admin.ch, articolo di legge completo